Art. 9.
(Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti).

      1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
      2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.